Assegno per il nucleo familiare
A chi si rivolge
L'assegno per il nucleo familiare può essere chiesto da chi possiede i tre seguenti requisiti:
- è cittadino italiano o comunitario residente in Italia ( La Legge n. 97 del 6.8.2013 ha modificato il dispositivo riconoscendo tale beneficio anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo )
- ha un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- ha un reddito e un patrimonio familiare che non superi i limiti stabiliti dalla legge (per famiglie con 5 componenti nell’anno 2015 un ISEE non superiore a € 8.555,99 ).
In che cosa consiste
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
È un contributo economico il cui importo, rivalutato annualmente, è erogato dall'INPS sulla base dei dati inviati dal Comune ( per l'anno 2015 l'importo dell'assegno è al massimo di € 141,30 al mese, per 13 mesi l'anno, per una cifra complessiva pari a € 1.836,90 ).
L'importo dell'assegno viene pagato per il periodo di tempo in cui sono effettivamente presenti almeno tre minori nella famiglia.
Come si accede
La domanda, assieme al calcolo ISEE, deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno per il nucleo familiare.
L'INPS, sulla base dei dati ricevuti dal Comune, procederà alla liquidazione del contributo direttamente al richiedente con assegni a cadenza semestrale.