Si fa presente che l'istanza presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (arttt 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuisce, in particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l'istruzione e l'educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità da esercitarsi di comune accordo.
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