Descrizione
L'Ordinanza sindacale n. 7/2024, riportata negli allegati, dispone che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, debbano provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque fino al 15 ottobre 2024, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:
- taglio dell’erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all’interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell’erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;
Si fa presente che i predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2024, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.
Considerato che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione posti ai lati delle strade può costituire intralcio alla circolazione e generare situazioni di pericolo si esortano i proprietari dei terreni a dar seguito all'ordinanza sindacale e ad eseguire un’ordinaria manutenzione delle siepi e/o alberature confinanti con le strade comunali.
Si avverte che in caso di inottemperanza trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da euro 25,00 ad euro 500,00), salve le sanzioni amministrative di cui all’art. 16/B del regolamento di polizia rurale approvato con DCC 20/2017 e salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
Si informa, inoltre che, qualora i proprietari non provvedano sistematicamente al taglio dell’erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private di competenza e all’ordinaria manutenzione delle proprie siepi ed alberature, il Comune incaricherà una ditta per l’esecuzione dei lavori, addebitando i costi dell’intervento ai proprietari terreni o loro conduttori.
Si ricorda ai cittadini:
- che l'esecuzione di lavori di giardinaggio, nelle zone in cui possa determinare disturbo al vicinato, è consentito:
- nei giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
- nei giorni festivi e il sabato dalle 9.00 alle00 e dalle 15.00 alle 19.00.
- che devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
- tre metri per oli alberi di alto fusto
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto
- mezzo metro per le siepi vive
- che i rami degli alberi che sporgono sul terreno del vicino vanno recisi e raccolte le foglie.
Si ricorda inoltre che il Comune utilizza una tipologia di diserbo ecologico molto più costoso e meno efficace dei prodotti a base di glifosate. Si auspica pertanto una fattiva collaborazione e un maggiore sforzo da parte di tutta la cittadinanza per mantenere il territorio pulito e decoroso.