Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Dettagli della notizia

Ordinanza n. 6 del 15-09-2025

Data:

16 Settembre 2025

Notizia scaduta il:

30 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

L'Ordinanza sindacale n. 6/2025, riportata negli allegati, dispone le seguenti misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico che entreranno in vigore dal 01
OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026 in condizioni di ALLERTA VERDE:

Ambito Energia:

Obbligo, fino alla data di spegnimento impianto riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 a massimi di:

  • 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, ad eccezione dei fabbricati classificati  E.1 – residenza e assimilabili, E.2 – uffici e assimilabili, E.4 – attività ricreative e assimilabili, E.5 – attività commerciali o di culto e assimilabili, E.6 – attività sportive;
  • 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • obbligo di utilizzo di pellet certificato per generatori <35 kw;
  • obbligo di utilizzo di pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato per generatori >35 kw;
  • obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 dal DPR 412/93);

Ambito Agricoltura
Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.
Divieto di falò rituali e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento.

Ultimo aggiornamento: 17/09/2025, 14:07

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